Per quanto riguarda le uova confezionate,
le principali norme sono le seguenti:
-
La data di deposizione da parte della
gallina e la data di imballaggio in etichetta
sono facoltative. - E' obbligatoria invece
la data di scadenza che, in verità, è
costituita da due date: una riguarda il
negoziante ed è di 21 giorni dalla data di
deposizione, oltre i quali non può più vendere
le uova; l'altra data di scadenza, che è quella
effettivamente indicata in etichetta, è per il
consumatore ed è di 28 giorni dalla deposizione;
in altre parole, comprando le uova il 21°
giorno, il consumatore ha ancora una settimana
di tempo per consumarle. - In etichetta deve
esserci l'avvertenza per il consumatore di
conservare le uova in frigorifero, ma per i
venditori non vale la medesima raccomandazione,
per cui tutti tengono le uova sugli scaffali ove
invecchiano rapidamente, specialmente d'estate.
- Oltre che in codice (sul guscio),
l'origine delle uova può essere indicata anche
in etichetta, così il consumatore può sapere da
che città provengono. - Sugli imballaggi
può essere indicato il tipo di alimentazione
delle galline, secondo modalità determinate. |